Art. 20.
(Trattamento e decisione).

      1. All'udienza fissata, se ritiene che non sia necessario procedere a istruttoria, il collegio invita le parti a discutere ugualmente il ricorso e trattiene la causa in decisione; altrimenti dispone, anche d'ufficio, l'assunzione dei mezzi di prova che sono ammissibili e rilevanti ai fini della decisione e fissa l'udienza davanti al giudice delegato per la loro assunzione.
      2. Terminata l'istruttoria le parti discutono oralmente la causa innanzi al collegio, in una udienza a tale fine eventualmente fissata. Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il collegio può assegnare un termine non superiore a venti giorni per la presentazione di memorie ed un successivo termine non superiore a dieci giorni per le repliche.
      3. Esaurita la discussione il collegio trattiene la causa in decisione. La decisione è depositata in cancelleria nel termine di un mese dall'udienza di discussione. Qualora la redazione della motivazione sia particolarmente complessa, il collegio, se ritiene di non poter depositare la decisione entro tale termine, può stabilire

 

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un termine più lungo, non eccedente quarantacinque giorni.